Reclami

Reclami, ricorsi e conciliazioni

Nel caso in cui tra il Cliente e la Banca sorga una controversia relativa a prodotti e servizi bancari e finanziari, alla prestazione di servizi di pagamento o a servizi di investimento, il Cliente può presentare un reclamo all’Ufficio Reclami della Banca a mezzo raccomandata a.r., oppure a mezzo posta elettronica oppure a mezzo posta elettronica certificata a:

La Banca deve rispondere entro i seguenti termini:

  • 60 giorni di calendario per i reclami relativi ai servizi bancari e finanziari e ai servizi di investimento;
  • 15 giorni lavorativi per i reclami relativi a Servizi di Pagamento (es bonifici, addebiti Sepa Direct Debit, addebiti su carte di debito e carte di credito). Se, in situazioni eccezionali, la Banca non può rispondere entro i 15 giorni, invia al Cliente una risposta interlocutoria, indicando le ragioni del ritardo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera i 35 giorni lavorativi.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta nei termini, prima di rivolgersi al giudice può ricorrere ai seguenti sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

 

1) In caso di controversie inerenti operazioni e servizi bancari e finanziari:

    • Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

– fino a 200.000 euro, in caso di richieste di denaro;

– senza limite di importo quando si chiede di accertare diritti, obblighi e facoltà;

– se non sono trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca;

– se la contestazione è riferita ad operatività posteriore al 1° gennaio 2009.

Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it , chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia o chiedere alla Banca, oppure consultare le guide “ABF in parole semplici” e “Guida all’utilizzo del portale ABF” scaricabili anche dal sito della Banca.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria.

 

2) In caso di controversie inerenti servizi ed attività di investimento (insorte con la Banca relativamente agli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori):

    • Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)

– se l’importo richiesto non supera la somma di € 500.000, nel caso di richieste di denaro;

– se la controversia ha ad oggetto danni di natura patrimoniale, che sono conseguenza diretta ed immediata dell’inadempimento o della violazione da parte della Banca degli obblighi sopra citati;

– se non è trascorso più di un anno dalla presentazione del reclamo alla Banca (se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell’operatività dell’ACF, entro un anno da tale data);

– se non sono pendenti altre procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie, anche su iniziativa dell’intermediario ed a cui l’investitore abbia aderito.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet www.acf.consob.it
e la pagina https://www.consob.it/web/area-pubblica/arbitro-per-le-controversie-finanziarie

Resta ferma la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria.

 

3) Al fine della definizione stragiudiziale di eventuali controversie, prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e/o la Banca devono, ai sensi dell’art. 5 co. 1 bis D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, attivare, un procedimento di mediazione – finalizzato al raggiungimento di un accordo – ricorrendo:

    • Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dall’Associazione Conciliatore Bancario Finanziario

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet www.conciliatorebancario.it.

    • Altro Organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia; l’elenco degli Organismi abilitati è consultabile sul sito www.giustizia.it.
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