Nella presente sezione sono riportate le novità ed i documenti informativi destinati alla clientela in conformità alla disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari (D.lgs n.385/1993 – Testo Unico Bancario; Delibera CICR 04 marzo 2003; Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia 29 luglio 2009).
I predetti documenti possono essere visualizzati, salvati e stampati in formato cartaceo e sono disponibili presso le filiali di Roma e Milano.
NEWS
BAIL-IN
La direttiva europea BRRD sulla gestione delle crisi – (Bank Recovery and Resolution Directive) – ha introdotto in tutti i paesi europei regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi delle banche e delle imprese di investimento.
La BRRD ha dato alle autorità di risoluzione (la Banca d’Italia è già stata designata autorità di risoluzione italiana) poteri e strumenti per pianificare la gestione delle crisi ed intervenire per tempo.
Sottoporre una banca a risoluzione significa avviare un processo di ristrutturazione gestito da autorità indipendenti – le autorità di risoluzione appunto – che, attraverso l’utilizzo di tecniche e poteri offerti dalla BRRD, mira a evitare interruzioni nella prestazione dei servizi essenziali offerti dalla banca.
Le autorità di risoluzione hanno a disposizione i seguenti strumenti: vendere una parte dell’attività a un acquirente privato; trasferire temporaneamente le attività e passività a un’entità (bridge bank) costituita e gestita dalle autorità per proseguire le funzioni più importanti, in vista di una successiva vendita sul mercato; trasferire le attività deteriorate a un veicolo (bad bank) che ne gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli; applicare il bail-in, ossia svalutare azioni e crediti e convertirli in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali.
Il bail-in (letteralmente salvataggio interno), in vigore dal 1 gennaio 2016, è uno strumento che consente alle autorità di risoluzione di disporre la riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in misura sufficiente a ripristinare un’adeguata capitalizzazione e a mantenere la fiducia del mercato.
Gli azionisti e i creditori non potranno in nessun caso subire perdite maggiori di quelle che sopporterebbero in caso di liquidazione della banca secondo le procedure ordinarie. I depositi fino a 100.000 euro, cioè quelli protetti dal Fondo di garanzia dei depositi, sono espressamente esclusi dal bail-in.
Il bail-in si applica seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni.
Per ulteriori informazioni consultare la guida ABI qui sotto o visitare il sito www.abi.it
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TRASFERIMENTO DEI SERVIZI DI PAGAMENTO DEL CONTO E DEL SALDO
L’art. 2 del Decreto Legge n. 3/2015, come convertito dalla legge n. 33/2015, ha introdotto la possibilità, per i consumatori*, di usufruire del “Servizio di trasferimento dei servizi di pagamento connessi ad un conto di pagamento” detenuto presso il proprio istituto bancario (o prestatore di servizi di pagamento – PSP Originario) verso un altro istituto (o prestatore di servizi di pagamento – PSP Nuovo), secondo quanto previsto dalla direttiva 2014/92/UE (Payment Accounts Directive).
Si tratta di un servizio gratuito che consente al cliente di trasferire il proprio conto corrente ed alcuni servizi di pagamento ad un altro istituto di credito, rilasciando una specifica autorizzazione alla nuova banca, senza recarsi presso l’istituto originario per l’estinzione dei servizi/rapporti.
Il cliente consumatore può richiedere il trasferimento di:
· Ordini permanenti di bonifico
· Bonifici ricorrenti in entrata
· Ordini di addebito diretto
· Saldo positivo disponibile del conto
Si precisa che tale servizio potrà essere prestato a condizione che i conti siano:
· detenuti nella stessa valuta
· aventi la medesima intestazione
· intrattenuti presso banche situate nel territorio nazionale.
Il nuovo istituto di credito deve eseguire il servizio di trasferimento entro il termine di 12 giorni lavorativi dalla ricezione dell’autorizzazione del cliente, in assenza di obblighi pendenti .
*persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commercial, artigianale, o professionale eventualmente svolta.
Per saperne di più, scarica l’informativa alla clientela
SEPA
A seguito di quanto stabilito dal regolamento Europeo 260/2014 che ha determinato i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in Euro, e dal Provvedimento della Banca d’Italia del 22 febbraio 2013, che ha emanato le istruzioni applicative del regolamento suddetto, con riferimento all’esecuzione delle disposizioni di pagamento, dal 1° febbraio 2014 verranno utilizzati i servizi SEPA Credit Transfer – SCT/bonifico SEPA – in sostituzione dei servizi nazionali di bonifico.
La SEPA (Single Euro Payments Area – Area Unica dei Pagamenti in Euro) riguarda sia i paesi dell’Unione Europea che utilizzano l’Euro come loro valuta sia i paesi dell’Unione che utilizzano una valuta diversa dall’Euro più i cinque paesi non appartenenti all’UE, ma che effettuano pagamenti in euro (Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera e Principato di Monaco) e consente di eseguire operazioni di pagamento in euro verso altri paesi dell’Area alle stesse condizioni (modalità, tempi e costi di esecuzione) previste per le operazioni di pagamento nazionali.
Si rimanda ai fogli informativi relativi per maggiori dettagli.